Statuto Aiat

Statuto

Art. 1 Denominazione – Sede – Durata

E’ costituita un’associazione culturale, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro denominata “AIAT SICILIA, Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio della Regione Sicilia” con sede legale presso il Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Catania, Viale A. Doria n. 6, 95125 Catania.

La durata dell’associazione è indeterminata. La sede potrà altresì essere trasferita in altro luogo e potranno essere aperte sedi periferiche. Per tali variazioni sarà sufficiente la delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 Scopi

L’associazione ha lo scopo di:

  1. Promuovere iniziative e stabilire relazioni che permettano la crescita culturale dei propri soci attraverso una più approfondita analisi delle problematiche ambientali e territoriali;
  2. Intraprendere contatti con associazioni analoghe anche dei Paesi europei ed extraeuropei quale occasione di scambio di esperienze;
  3. Promuovere e tutelare l’esercizio della professione e la figura dell’Ingegnere “Ambiente e Teritorio”;
  4. Tenere contatti con il mondo del lavoro, trasmettendone le esigenze al mondo universitario e promuovendo l’inserimento dei laureati e laureandi in Enti e aziende pubbliche e private;
  5. Offrire la propria collaborazione alla Regione Sicilia, alle Province, ai Comuni ed agli Enti pubblici e privati e proporsi come soggetto attivo nel procedimento di formazione degli atti amministrativi dei Comuni riguardanti l’ambiente ed il territorio;
  6. Promuovere dibattiti, convegni e gruppi di studio per favorire lo scambio di idee ed esperienze tra i soci;
  7. Ricercare la collaborazione ed il confronto con altre realtà universitarie, associative e private interessate alla progettazione, allo studio, alla gestione ed alla ricerca per migliorare la qualità dell’ambiente e del territorio.

L’associazione non ha alcun scopo di lucro.

Art. 3 Associati

L’associazione si compone di un numero illimitato di associati.

Possono diventare associati tutti i laureati in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso tutti gli atenei della Sicilia e gli studenti dei suddetti corsi di laurea, presso i medesimi Atenei, che facciano espressa domanda e siano accettati ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, dopo l’acquisizione e l’esame di tutte le informazioni che il Consiglio riterrà necessarie per valutarne l’ammissibilità.

Possono associarsi inoltre i laureati in Ingegneria per l’Ambiente ed Il Territorio di qualsiasi altro Ateneo d’Italia purché residenti o domiciliati nella Regione Sicilia.

Possono altresì associarsi, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, le personalità del mondo scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali.

Gli associati si dividono in:

  • Fondatori,
  • Ordinari,
  • Sostenitori,
  • Benemeriti,
  • Onorari.

Tutti gli associati hanno pieno diritto di voto in Assemblea: ognuno di essi ha a disposizione un singolo voto ai sensi dell’articolo 2532 C.C..

Art. 4 Categorie di associati

  • Soci Fondatori: sono tutti i laureati in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
  • Soci Ordinari: possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci Ordinari tutti i laureati in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e gli studenti dei suddetti corsi di laurea di tutti gli Atenei della Sicilia.
  • Soci Sostenitori: tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che contribuiscono, con libere elargizioni, in misura rilevante, al rafforzamento patrimoniale dell’Associazione.
  • Soci Benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano rese tali verso l’Associazione.
  • Soci Onorari: sono personalità del mondo scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali.

I soci Sostenitori, Benemeriti ed Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 Quote associative

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili.

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno ed hanno validità annuale. Esse costituiscono il libero apporto dei soci al sostentamento dell’Associazione.

Tutti gli associati dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Le quote associative si distinguono in:

  • quote ordinarie annuali di esercizio;
  • contributi straordinari volontari che sono soggettivi e nominativi, a fondo perduto o restituibili senza interessi (infruttiferi) secondo le apposite delibere del Consiglio Direttivo.

Il C.D. ha facoltà di definire l’ammontare delle quote suddette, diversificandone anche gli importi in relazione alle categorie dei soci.

Art. 6 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato potrà venire meno:

  • per decesso,
  • per recesso,
  • per decadenza,
  • per delibera di esclusione,
  • per indisciplina o indegnità accertate.

Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni da socio, a mezzo raccomandata r.r., al C.D.. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e comunque solo con lo scadere dell’anno in corso purché sia presentato almeno tre mesi prima.

La decadenza si verifica allorché il socio non rinnova l’adesione versando la prescritta quota associativa annuale.

L’esclusione può essere adottata dal C.D. quando il socio abbia commesso delle infrazioni allo statuto o al regolamento o siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I provvedimenti di decadenza ed esclusione vengono deliberati dal C.D. sentito l’associato interessato, la delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione l’associato può ricorrere all’Assemblea; il ricorso che sospende la delibera deve essere proposto a pena di decadenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L’indisciplina o l’indegnità accertate da C.D. sono altresì cause della perdita della qualifica di associato.

Art. 7 Fondo di dotazione e patrimonio dell’associazione

Il Fondo Patrimoniale di dotazione dell’associazione è costituito:

  • dalle quote iniziali degli associati fondatori;
  • dai contributi straordinari deliberati con lo scopo di aumentare il patrimonio sociale;
  • da eventuali contributi versati da enti pubblici e privati;
  • dagli eventuali avanzi di gestione che si dovessero realizzare.

Il Patrimonio dell’associazione è costituito da:

  • il Fondo Patrimoniale di dotazione;
  • dai beni acquistati o pervenuti da privati e/o Enti;
  • dalle contribuzioni liberali e dalle donazioni dei soci o di terzi;
  • i crediti e le disponibilità liquide esistenti dopo il pagamento dei debiti;
  • le quote associative.

E’ fatto tassativo divieto per l’associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario.

Tutte le cariche sono a titolo onorifico e gratuito: esse possono dare diritto solamente al rimborso di spese sostenute se debitamente autorizzate e documentate.

Art. 9 L’Assemblea

L’Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati: Fondatori, Ordinari, Onorari, Sostenitori e Benemeriti.

Essa rappresenta l’universalità degli associati ed è sovrana nelle deliberazioni riguardanti l’attività sociale ad essa sottoposte.

Ogni socio, in regola con il versamento delle quote, partecipa all’Assemblea con voto deliberativo ed è portatore di un voto singolo a norma dell’art.3 del presente statuto.

Art. 10 Materie demandate all’Assemblea

L’Assemblea degli associati delibera sulle seguenti materie:

  • In sede ordinaria:
    • nomina ogni tre anni il C.D.;
    • esamina ed approva entro il 31 marzo di ogni anno ed eventualmente, ricorrendo particolari esigenze, entro il 30 Aprile il bilancio consuntivo;
    • esamina e delibera in merito a singoli fatti di gestione sottoposti alla sua deliberazione da parte del C.D..
  • In sede straordinaria:
    • modifica lo statuto associativo ed il regolamento; delibera lo scioglimento dell’associazione.

Art. 11 Costituzione dell’Assemblea

L’Assemblea dei soci dovrà riunirsi almeno una volta all’anno presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia su convocazione del Presidente, del C.D. o su richiesta scritta di almeno la metà dei soci.

L’Assemblea può essere convocata a discrezione del C.D.:

  • mediante esposizione di apposito avviso nella sede sociale;
  • mediante convocazione scritta da inoltrare anche per via fax, e-mail o raccomandata a mano a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea stessa.

La convocazione deve indicare l’Ordine del giorno, il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza.

Nella riunione annuale l’Assemblea sarà relazionata dal C.D..

Avranno diritto ad intervenire all’Assemblea dell’associazione tutti gli associati Fondatori, Onorari e Benemeriti in regola con il pagamento delle quote associative dell’anno in corso (o se non ancora deliberate, dell’anno precedente), risultanti dal libro soci alla data stabilita per l’Assemblea stessa.

Avranno inoltre diritto ad intervenire tutti gli associati Ordinari e Sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative dell’anno in corso (o se non ancora deliberate, dell’anno precedente) iscritti nell’apposito elenco conservato agli atti dell’associazione.

Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega.

Art. 12 Deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono approvate in sede ordinaria a maggioranza semplice.

In sede straordinaria le deliberazioni sono approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi. Il voto potrà essere espresso previa definizione delle modalità da parte dell’Assemblea medesima per alzata di mano, per appello nominale, per divisione o per scrutinio segreto.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo

Al C.D. è demandata la gestione dell’associazione con delega completa a deliberare su tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelle di competenza esclusiva dell’Assemblea degli associati.

Il C.D. dell’associazione è composto da un massimo di nove e da un minimo di cinque membri ed è eletto dall’Assemblea scegliendo i nominativi fra gli associati iscritti.

Gli associati, per essere eleggibili, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

  • non avere carichi pendenti o procedure penali in corso;
  • essere in regola con il versamento della quota sociale.

Il C.D. dura in carica tre anni.

Art. 14 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il C.D. si riunisce presso la sede sociale od altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente (o in caso di assenza o impedimento il Vice-presidente) lo ritiene necessario o quando richiesto da almeno cinque consiglieri (se il consiglio direttivo è composto da nove membri) o da almeno tre consiglieri (se il consiglio direttivo è composto da cinque membri).

Con la convocazione viene fissato l’ordine del giorno. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali delle riunioni dovranno essere trascritti nell’apposito libro sociale a cura del Presidente e sottoscritti dallo stesso e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quindici giorni dalla data fissata per l’Assemblea annuale degli associati per redigere i rendiconti annuali dell’associazione (bilancio consuntivo e relativi allegati). Se nel corso del mandato per dimissioni o per altri motivi dovessero venire a mancare uno o più consiglieri subentreranno in ordine di voto i primi non eletti all’ultima Assemblea o, in mancanza, le persone designate dai consiglieri rimasti.

Le dimissioni di un consigliere dovranno pervenire al C.D. a mezzo raccomandata RR anche senza alcun preavviso così come le dimissioni del Presidente le quali però dovranno essere motivate.

Art. 15 Il Presidente ed il Vice-presidente

Il Presidente ed il Vice-presidente sono nominati in seno al C.D. nella sua prima riunione tra i membri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza dell’associazione ed i relativi poteri di firma degli atti dell’associazione stessa. Egli è vincolato dalle deliberazioni del C.D. che deve essere convocato per questioni rilevanti sotto il profilo economico e gestionale.

La durata delle cariche è uguale a quella del C.D Le cariche sono rinnovabili.

Il vice presidente assume le funzioni del presidente in casi di mancanza o di impossibilità dello stesso.

Art. 16 Il Segretario

Il Segretario è nominato dal C.D..

Il Segretario deve provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni del C.D., dell’Assemblea dei soci.

Art. 17 il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal C.D. ed eventualmente può essere lo stesso segretario.

Provvede ed alla gestione della tesoreria sociale e alla redazione del rendiconto di gestione.

Art. 18 Il Presedente Onorario

Viene nominato su proposta del C.D. da parte dell’assemblea tra gli ingegneri, che si sono distinti in materia di tutela del territorio ed ambientale.

Art. 19 Controversie

Ogni controversia tra gli associati e l’associazione è sottoposta al giudizio insindacabile del C.D..

Art. 20 Esercizio sociale e bilancio annuale

L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

L’associazione dovrà approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario o bilancio secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 21 Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento dell’associazione, l’Assemblea degli associati stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone altresì i relativi poteri.

Art. 22 Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento per qualunque causa l’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia associativa.